Garanzia del mutuo: ipoteca

{lang: 'it'}

Per concedere un mutuo la banca richiede adeguate garanzie: l’ipoteca.

L’Art. 2808 del codice civile (Costituzione ed effetti dell’ipoteca) stabilisce che l’ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione. La banca creditrice mantiene quindi il diritto ad espropriare il bene e  soddisfare il credito anche nel caso in cui il bene oggetto di ipoteca sia venduto a terzi.
L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari: l’iscrizione dell’ipoteca avviene per atto pubblico davanti al notaio.
L’ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.
L’ipoteca legale è un’ipoteca che nasce indipendentemente dalla volontà del debitore o di terzi e può essere iscritta solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
L’ipoteca giudiziale è una ipoteca che si iscrive sui beni del debitore ogni volta che è pubblicata una sentenza che comporta la condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione.
Nel caso di mutuo l’ipoteca è volontaria in quanto il soggetto decide volontariamente di iscriverla su un proprio bene.

Il valore dell’ipoteca è generalmente più alto dell’importo del mutuo concesso, questo perchè la banca richiede la garanzia non soltanto per l’importo mutuato ma anche per gli interessi contrattuali e le altre spese che potrebbero presentarsi nel caso di inadempienza del debitore.

E’ possibile iscrivere più ipoteche sullo stesso bene, l’ipoteca accesa per prima in ordine di tempo prende il nome di ipoteca di 1° grado, ogni successiva ipoteca è contrassegnata da un numero incrementale (ipoteca di 2° grado e cosi via). Nel caso di escussione i creditori vengono soddisfatti secondo il grado dell’ipoteca: è per questo che le banche concedono mutui quasi esclusivamente dietro ipoteca di 1° grado.

Pubblicato in Ipoteca | Etichette: , | Scrivi un commento

Sospensione mutuo

{lang: 'it'}

Possibile la sospensione delle rate del mutuo per le famiglie in difficoltà

Dal 1° febbraio è possibile presentare alla propria banca la domanda per la sospensione delle rate del mutuo.

L’opportunità è data dal “Piano Famiglia” un accordo siglato tra l’Abi e le associazioni dei consumatori che contiene una serie di misure atte a favorire l’accesso al credito e ad aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà nel rimborso del mutuo a causa dell’attuale situazione di crisi.

In particolare il piano prevede la possibilità di ottenere, dietro richiesta alla propria banca, la sospensione del pagamento del mutuo per  almeno 12 mesi e per una sola volta.

Sospensione rata mutuoPuò verificarsi la sospensione della rata o la sospensione della quota capitale: in caso di sospensione della rata, gli interessi, che continuano a maturare al tasso contrattuale, verranno rimborsati a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’amortamento con pagamenti periodici aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza con una periodicità che sarà stabilita dalla banca; in caso di sospensione della sola quota capitale la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originali.

La sospensione, che è prevista anche in caso di rate scadute e non  pagate purchè entro i 180 giorni di ritardo, riguarda i mutui di importo non superiore a 150.000 euro erogati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale  a persone fisiche con un reddito imponibile non superiore a 40.000 euro annui.

Rientrano nella sospensione sia i un mutui a tasso fisso che i  mutui a tasso variabile.

Possono richiedere la sospensione i mutuatari, ovvero gli eredi, che abbiano subito o subiscano nel biennio 2009-2010 eventi negativi come la perdita del lavoro o riduzione dell’orario a causa della attuale situazione di crisi, morte del mutuatario o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

Per maggiori informazioni: www.abi.it

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: , | Scrivi un commento

Accollo del mutuo

{lang: 'it'}

Si ha l’accollo del mutuo quando si acquista una abitazione sulla quale grava già un mutuo: constestualmente alla vendita dell’immobile viene trasferito il debito residuo del mutuo. L’importo del mutuo trasferito viene detratto dall’importo stabilito per la vendita dell’immobile.

La nozione di accollo è data dall’art. 1273 del codice civile:

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore .
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

Una delle cose principali da sapere sull’accollo è che ha carattere cumulativo e non liberatorio: il debitore originario (accollato) rimane obbligato insieme al terzo che acquista l’immobile (accollante) a meno che non sia espessamente stabilito nel contratto o il creditore (accollatario) non dichiari espressamnte di liberarlo.

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: | Scrivi un commento

Surrogazione del mutuo

{lang: 'it'}

Con la surrogazione del mutuo si ha un trasferimento della garanzia del mutuo da una banca ad un’altra: il vecchio debito viene sostituito da un nuovo mutuo acceso presso un’altra banca che sarà garantita dalla stessa ipoteca accesa per il mutuo precedente.

Per ottenere la surrogazione del mutuo è sufficiente richiedere alla nuova banca di effettuare la portabilità che effettuerà l’operazione entro pochi giorni senza spese aggiuntive per il cliente mutuatario.

L’operazione di portabilità richiede l’annotazione della surroga (ossia l’annotazione della sostituzione) del nuovo creditore al precedente a margine dell’ipoteca iscritta a suo tempo.

La legge n. 40/07 ha introdotto la possibilità di trasferire il mutuo da una banca ad un’altra senza che la banca originaria possa far niente per impedirlo. Prima dell’entrata in vigore della legge il cliente che avesse voluto ricontrattare le condizioni del mutuo avrebbe potuto esclusivamente chiedere una rinegoziazione, che la banca può concedere o negare a sua discrezione, oppure avrebbe dovuto estinguere il vecchio mutuo e accenderne uno nuovo.
E’ chiaro che la surroga è un’operazione assai più semplice della sostituzione o della rinegoziazione e soprattutto molto più economica.

Altro fattore importante da sottolineare è che effettuando la surrogazione si mantengono i benefici fiscali eventualmente previsiti per il mutuo (ad esempio la detrazione interessi passivi) e non si è obbligati a versare l’imposta sostitutiva

Pubblicato in Guida Mutui, Normativa | Etichette: | Scrivi un commento

Rinegoziazione del mutuo

{lang: 'it'}

La rinegoziazione del mutuo consiste in una ricontrattazione delle condizioni principali del contratto di mutuo.

Quando il mutuatario ritiene che le condizioni del mutuo non siano più convenienti può fare richiesta alla banca per una rinegoziazione: si tratta di un accordo fra entrambe le parti e pertanto né la banca né il cliente possono esigere una modifica unilaterale delle condizioni.

La rinegoziazione può riguardare la tipologia di mutuo passando da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso o viceversa, durata e tasso di interesse applicato e si attua attraverso una scrittura privata anche non autenticata tra banca e mutuatario.

La convenzione firmata il 19/06/2008 fra Ministero delle Finanze e ABI ha riguardato la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile:  in base alla Convenzione il cliente vede trasformato il proprio mutuo a tasso variabile in un mutuo a rata fissa e durata variabile.
Questo significa che se i tassi di mercato salgono la rata non aumenta ma si determina solo un allungamento della scadenza del finanziamento, se invece i tassi scendono si riduce il maggior periodo di rimborso o si riduce l’importo della rata.
La media dei tassi del 2006 fa da riferimento per la rinegoziazione dei mutui a tsso variabile che fanno riferimento alla Convenzione fra Ministero delle Finanze e ABI.

Ministero dell’Economia e delle FinanzeAssociazione Bancaria Italiana

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: , | Scrivi un commento

Estinzione anticipata del mutuo

{lang: 'it'}

Il  decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007  e la  Legge n. 40 del 2 aprile 2007 di conversione con modificazioni del decreto 7/07  hanno previsto la cancellazione delle penali per l’estinzione anticipata del mutuo.

Fino ad allora la banca richiedeva penali, spesso piuttosto pesanti, nel caso in cui il mutuatario chiedesse di poter estinguere anticipatamente il debito pagando il capitale residuo.

Il compenso per l’estinzione anticipata doveva essere espressamente indicato sia nel prospetto informativo europeo (E.S.I.S.), sia nel “foglio informativo” e nel documento di sintesi  prescritti dal C.I.C.R.

In un contratto di mutuo a tasso variabile la penale era generalmente fissata in percentuali contenute, mentre nei mutui a tasso fisso le banche erano solite richiedere penali molto forti e spesso indicate in maniera poco chiara.

Il decreto legge 7/07 ha stabilito che non vengano più applicate penali per estinzione anticipata dei mutui   stipulati a partire dal 2 febbraio 2007 concessi da banche, istituti finanziari, ed enti di previdenza obbligatoria (INAIL, INPS, ecc..) per acquistare o ristrutturare unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica e professionale da parte di persone fisiche.

La Legge n. 40 di conversione con modificazioni del decredto 7/07 ha stabilito che non vengano più applicate penali neanche agli altri mutui siglati dopo il 3 aprile 2007.

Inoltre, un accordo tra ABI e associazioni dei consumatori ha definito l’importo massimo delle penali per estinzione anticipata applicabili ai mutui contratti prima del 03 aprile 2007 e 2 febbraio 2007.

Le misure massime delle penali di estinzione anticipata variano in funzione:

  • della tipologia del tasso di interesse (variabile, fisso o misto);
  • dell’anno in cui è stato sottoscritto il mutuo;
  • dell’“anzianità” del mutuo (a seconda che il mutuo sia nella prima o nella seconda metà del periodo di ammortamento, nel terzultimo anno o negli ultimi 2 anni).

Per maggiori informazioni: ABI

Pubblicato in Guida Mutui, Normativa | Etichette: , | Scrivi un commento

Prefinanziamento: il finanziamento che precede l’erogazione del mutuo

{lang: 'it'}

Non sempre la banca eroga il mutuo al momento della stipula del contratto, molto spesso trattiene la somma sino all’avvenuta iscrizione e consolidamento dell’ipoteca e quindi anche due o tre settimane dopo la firma del contratto.

Questo ritardo nell’erogazione della somma mutuata può creare notevoli problemi in quanto il mutuatario ha la necessità di disporre del denaro per acquistare l’immobile che servirà come garanzia del mutuo. E’ facile comprendere che si instaura un circolo vizioso: senza la disponibilità dell’immobile è impossibile avere il mutuo in quanto non è possibile iscrivere l’ipoteca, senza mutuo è impossibile ottenere la disponibilità dell’immobile.

Per far fronte a questo problema le banche concendono un prefinanziamento, ovvero un finanziamento che copra il periodo tra la stipulazione del mutuo e il tempo necessario al consolidamento della garanzia.

In questo caso è opportuno verificare quali siano gli interessi e gli altri eventuali oneri che la banca richiede.

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: | Scrivi un commento

Rata non pagata: cosa succede se ci dimentichiamo di pagare la rata del mutuo

{lang: 'it'}

Può accadere, per dimenticanza o per mancanza della somma necessaria, di non pagare la rata del mutuo, tuttavia, è necessario porre particolare attenzione alle scadenze in quanto le conseguenze del ritardato o mancato pagamento della rata del mutuo possono essere piuttosto gravi.

Gli interessi di mora decorrono sulla rata scaduta e non pagata: si tratta di interessi che vanno a risarcire la banca per il mancato pagamento della rata, sono quindi più alti degli interessi per il rimborso del mutuo. Agli interessi di mora molto spesso si aggiungono altri tipi di spese e oneri (spese di insoluto, commissioni per il recupero credito ecc..) che vanno ulteriormente ad aumentare il risarcimento a carico del mutuatario.

Affinché si verifichi la mora è necessario:

  • l’imputabilità del ritardo al debitore
  • la colpevolezza dello stesso
  • la costituzione in mora tramite un atto formale della banca con il quale richiede al debitore il pagamento della rata.

La banca può invocare il ritardato pagamento della rata come causa di risoluzione del contratto qualora il ritardo si sia verificato per almeno sette volte anche non consecutive.
Costituisce ritardato pagamento quello effettato tra il 30mo e il 180mo giorno dalla scadenza della rata, ne consegue che la risoluzione può essere invocata solo quando sia decorso il termine di 180 giorni dalla scadenza di ogni singola  rata senza che il mutuatario abbia saldato la rata.
La risoluzione del contratto comporta l’obbligo di immediata restituzione del capitale, interessi maturati, spese e altri oneri previsti dal contratto, la mancata restituzione porta al recupero coattivo del credito attraverso la vendita forzata dell’immobile concesso in ipoteca.

Va ricordato inoltre che il ritardato pagamento comporta la segnalazione alle banche dati che registrano la puntualità dei pagamenti effettuati: la segnalazione quale “cattivo pagatore” a questi enti può pregiudicare l’ottenimento di nuovi finanziamenti.

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: , , , | Scrivi un commento

Piano di ammortamento del mutuo

{lang: 'it'}

Rimborso del mutuo: piano di ammortamento alla francese o ammortamento a rate costanti e piano di ammortamento all’italiana o ammortamento con quote capitali costanti

Allegato al contratto di mutuo la banca consegna il piano di ammortamento ovvero il prospetto dal quale si desume la modalità di rimborso del mutuo: sono indicate le scadenze e gli importi delle singole rate, di queste viene indicata la quota capitale e la quota interessi.

Prima di procedere con la stipula del contratto di mutuo è necessaria un’attenta valutazione del piano di ammortamento per stimare concretamente la capacità di rimborso del mutuo in base ai flussi finanziari previsti.
Nella scelta del mutuo infatti è fondamentale rimanere con i piedi per terra e non lasciarsi prendere dall’ottimismo: il mutuo è un finanziamento a medio/lungo termine il cui rimborso influenzerà la nostra vita per un periodo di tempo abbastanza ampio, per questo al momento in cui valutiamo il piano di ammortamento, durata, scadenze e rate di rimborso è necessario valutare concretamente quelle che saranno le entrate e le uscite future.

Esistono diversi piani di ammortamento:

  • Ammortamento a rate costanti (francese)
  • Ammortamento con quote capitali costanti (italiano)

Ammortamento alla francese o ammortamento a rate costanti

E’ il piano di ammortamento più utilizzato dalle banche italiane.
Le rate sono di importo costante dall’inizio alla fine del rimborso del mutuo.
La rata è composta inizialmente da una quota di interesse maggiore rispetto alla quota capitale, mentre man mano che ci si avvicina al termine la proporzione tende ad invertirsi.

Ammortamento all’italiana o ammortamento con quote capitali costanti

Il rimborso del mutuo avviene attraverso il pagamento di rate il cui importo diminuisce nel tempo.
Le rate sono composte da una quota capitale che rimane fissa e da una quota di interessi che tende a diminuire proprio perchè all’avvicinarsi della scadenza diminuisce capitale da rimborsare.

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: | 1 Commento

Contratto di mutuo

{lang: 'it'}

Il contratto di mutuo è il passo successivo all’istruttoria: una volta che la banca ha effettuato le perizie necessarie per la  verifica dei requisiti essenziali per la concessione del mutuo si può procedere con la stipula del contratto di mutuo con il quale vengono regolati tutti i rapporti tra le parti ovvero l’erogazione del mutuo, definizione dei termini di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi, determinazione di altre spese per gli oneri di amministrazione del contratto,  estinzione anticipata, concessione delle garanzie, ritardi e mancati pagamenti delle rate.

Contratto di mutuoIl contratto di mutuo viene generalmente predisposto dalla banca, ma vista la sua complessità è buona norma richiederne per tempo una copia e verificare di aver compreso il significato di ogni clausola inclusa nel contratto. Nel caso di dubbi è possibile rivolgersi a una associazione dei consumatori o al notaio presso il quale sarà stipulato il contratto, il notaio potrà aiutarci a comprendere le parti che ci risultano poco chiare ed eventualmente suggerire cambiamenti o  soluzioni meglio adatte ai contraenti.

Le parti principali del contratto di mutuo sono:

  • Indicazione e dati anagrafici delle parti interessate: banca, mutuatario, proprietari dell’immobile che concedono l’ipoteca
  • Importo del mutuo erogato dalla banca
  • Tasso applicato al mutuo
  • Piano di ammortamento
  • Copertura assicurativa contro incendio e scoppio sul fabbricato
  • Impegno a iscrivere l’ipoteca nel grado previsto e per l’importo convenuto
  • Clausole che regolano l’estinzione anticipata
  • Elezione del domicilio per le eventuali comunicazioni da parte della banca.

Devono essere allegati al contratto di mutuo il Capitolato delle condizioni generali e il piano di ammortamento.

Pubblicato in Guida Mutui | Etichette: | Scrivi un commento
Add to Google
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes