In G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 é pubblicato il Decreto 21 giugno 2010 n. 132 : Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si tratta del regolamento del Fondo di solidarietà istituito in base alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, all’art. 2, il quale prevede, al comma 475, l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa per provvedere al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui stessi.
Sono destinatari degli interventi di cui si occupa il decreto quelli relativi ai soggetti che alla data di presentazione della domanda di sospensione del mutuo i titolari di un mutuo prima casa ovvero un mutuo contratto per l’acquisto di un’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- devono essere proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo prima casa;
- l’importo del mutuo in questione non può essere superiore a titolarita’ di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
- l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non può essere superiore a 30 mila euro.
Inoltre, il diritto all’agevolazione è subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere al pagamento delle rate alla loro scadenza naturale:
- perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30 per cento del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario,
- pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
- spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell’abitazione del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
- aumento della rata del mutuo, regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per cento in caso di rate mensili.
Inoltre l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.








Un Commento
la possibilità di presentare la domanda di sospensione è stata prorogara fino al 31 luglio 2011
quì si trova anche fac simile della domanda
http://www.tutorcasa.it/articoli/domanda_sospensione_rate_mutuo_proroga_al_31_luglio_2011.htm