Sospensione mutui prima casa

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In G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 é pubblicato il Decreto 21 giugno 2010 n. 132 : Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, ai sensi dell’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si tratta del regolamento del Fondo di solidarietà istituito in base alla legge  24  dicembre  2007,  n.  244  e,  in  particolare,  all’art. 2, il quale prevede, al comma 475, l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo  di  solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa  per  provvedere  al  pagamento  dei  costi  delle  procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per  la  sospensione  del pagamento delle rate dei mutui stessi.

Sono destinatari degli interventi di cui si occupa il decreto quelli relativi ai soggetti che alla  data  di presentazione della domanda  di  sospensione del mutuo i titolari  di un mutuo prima casa ovvero un mutuo contratto per l’acquisto di un’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.

Per accedere alle agevolazioni i beneficiari  devono  essere  in possesso, alla data di  presentazione  della  domanda,  dei  seguenti requisiti:

  1. devono essere proprietari dell’immobile oggetto del contratto di mutuo prima casa;
  2. l’importo del mutuo in questione non può essere superiore a titolarita’ di un mutuo di importo erogato non  superiore  a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un anno;
  3. l’indicatore della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  non può essere superiore a 30 mila euro.

Inoltre, il diritto all’agevolazione è subordinata  all’accadimento  di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di  stipula  del contratto di mutuo e tali da determinare la temporanea impossibilità del beneficiario a provvedere  al  pagamento  delle  rate  alla  loro scadenza naturale:

  • perdita del posto di lavoro dipendente a tempo  indeterminato  o termine del contratto di lavoro  parasubordinato  o  assimilato,  con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza  di  uno dei componenti il nucleo  familiare,  nel  caso  in  cui  questi  sia percettore di  reddito  per  almeno  il  30  per  cento  del  reddito imponibile   complessivo    del    nucleo    familiare    domiciliato nell’abitazione del beneficiario,
  • pagamento  di  spese  mediche  o  di   assistenza   domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5 mila euro annui;
  • spese di manutenzione straordinaria, di  ristrutturazione  o  di adeguamento funzionale dell’immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere  necessarie  e  indifferibili  per  un  importo,   direttamente gravante  sul  nucleo  familiare  domiciliato   nell’abitazione   del beneficiario, non inferiore a 5 mila euro;
  • aumento della rata del mutuo, regolato a  tasso  variabile, rispetto alla  scadenza  immediatamente precedente,   direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di  interesse, di almeno il 25 per cento in caso di rate semestrali e di almeno il 20 per  cento  in caso di rate mensili.

Inoltre l’immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve  avere  le  caratteristiche  di  lusso  indicate  nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data  2  agosto  1969  e deve costituire l’abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda.

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Un Commento

  1. Pubblicato sabato 05 febbraio 2011 alle 00:37 | Link Permanente

    la possibilità di presentare la domanda di sospensione è stata prorogara fino al 31 luglio 2011
    quì si trova anche fac simile della domanda
    http://www.tutorcasa.it/articoli/domanda_sospensione_rate_mutuo_proroga_al_31_luglio_2011.htm

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