Prospetto informativo europeo standardizzato
La Commissione Europea con una Raccomandazione del 1° marzo 2001 ha promosso un Codice deontologico per l’informativa precontrattuale relativa ai mutui per la casa d’abitazione (mutuo casa) al quale ha aderito la quasi totalità delle banche italiane.
Il codice deontologico riguarda il mutuo casa: il “mutuo destinato all’acquisto o alla ristrutturazione d’un immobile privato di cui egli abbia o intenda acquisire la proprietà, garantito da ipoteca o altra garanzia comunemente usata al riguardo negli Stati membri“.
I finanziamenti che rientrano nel campo del credito al consumo sono esclusi dall’ambito del presente codice.
Le banche e gli istituti firmatari del codice s’impegnano a fornire al consumatore:
- informazioni generali a proposito dei mutui offerti;
- informazioni personalizzate nella fase precontrattuale da presentarsi sotto forma di “prospetto informativo europeo standardizzato” definito anche prospetto E.S.I.S. (European Standardised Information Sheet).
1. Informazioni generali che devono essere fornite al consumatore: l’informativa iniziale relativa ai contratti di mutuo per la casa d’abitazione deve comprendere o essere accompagnata dalle seguenti informazioni presentate nello stesso formato utilizzato per presentare l’informativa iniziale.
- A – Istituto erogante il mutuo:
- Nome e indirizzo dell’istituto;
- Nome e indirizzo dell’eventuale intermediario.
- B – Contratti di mutuo per la casa d’abitazione:
- Scopi per i quali la somma data in prestito può essere utilizzata;
- Forme di garanzia;
- Descrizione dei tipi di mutuo disponibili con una breve descrizione delle differenze tra i prodotti a tasso fisso e quelli a tasso variabile, comprese le relative implicazioni per il consumatore;
- Tipo di tassi d’interesse – fissi, variabili, e combinazioni degli stessi;
- Indicazione del costo per il consumatore di un contratto tipo di mutuo;
- Una lista delle spese attinenti alla stipula del contratto, quali le spese amministrative, di assicurazione, legali, d’intermediazione, …;
- Le diverse opzioni di cui può avvalersi il mutuatario per restituire la somma all’istituto erogante (compresi numero, frequenza e importo delle eventuali rate);
- L’eventuale possibilità di rimborso anticipato (e, in tal caso, a quali condizioni);
- L’eventuale necessità di una perizia sul valore dell’immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione;
- Informazioni generali su sgravi fiscali relativi agli interessi sui mutui casa o altri sussidi pubblici correnti, o informazioni su dove ottenere ulteriori indicazioni;
- La durata dell’eventuale periodo di riflessione;
- La conferma che l’istituto aderisce al codice, e l’indicazione della disponibilità presso l’istituto di esemplari dello stesso.
2. Informazioni che devono essere presentate sotto forma di “prospetto informativo europeo standardizzato“.
Il contenuto del “prospetto informativo europeo standardizzato” è il seguente.
| Voci | Descrizione |
|---|---|
| Testo introduttivo | “Questo documento non costituisce un’offerta al pubblico. Le cifre sono riportate in buona fede e costituiscono un’esatta riproduzione dell’offerta che l’istituto di credito potrebbe proporre stanti le attuali condizioni di mercato e sulla base delle informazioni disponibili. Si tenga presente, tuttavia, che le cifre potrebbero variare in funzione delle condizioni del mercato. Il fatto di fornire le presenti informazioni non obbliga l’istituto ad accordare il prestito.” |
| 1 Istituto di credito che eroga il mutuo | |
| 2 Descrizione del prodotto | Questa sezione deve fornire una descrizione breve ma chiara del prodotto. Si deve precisare se si richiede, come garanzia, un’ipoteca sull’immobile oppure un’altra garanzia comunemente usata. Si deve precisare se il prodotto offerto si configura come un mutuo di soli interessi (che, cioè, prevede il rimborso del capitale con la restituzione di una somma in unica soluzione alla fine del contratto) oppure un mutuo a pagamento rateale (che, cioè, prevede la restituzione di capitale e interessi durante tutta la durata del contratto). Si deve precisare se le condizioni del mutuo dipendono o meno dalla disponibilità, da parte del consumatore, di una parte del capitale (magari espressa in termini percentuali sul valore dell’immobile). Qualora la concessione del mutuo dipenda dalla garanzia di un terzo, questo deve essere espressamente specificato. |
| 3 Tasso nominale d’interesse (indicare il tipo di tasso d’interesse e la durata del periodo in cui rimane fisso) | Questa sezione deve fornire informazioni sulla condizione principale del prestito – il tasso d’interesse. Se il tasso è variabile, la descrizione deve comprendere tutte le precisazioni relative alle modalità di variazione del tasso d’interesse, compresi, ad esempio, la periodicità delle revisioni, i periodi di blocco dei tassi e le relative penalità, i tetti massimi e minimi, ecc. La descrizione deve: – precisare se il tasso d’interesse variabile è indicizzato o meno; e – in caso affermativo, fornire precisazioni sull’indicizzazione. |
| 4 Tasso annuo effettivo globale (TAEG) basato sulla regolamentazione nazionale o, ove applicabile, tasso effettivo | Qualora l’importo del TAEG non sia stabilito dalla legislazione nazionale, deve essere usato il tasso effettivo equivalente. |
| 5 Ammontare del finanziamento concesso e valuta | |
| 6 Durata del contratto | |
| 7 Numero e frequenza dei pagamenti (può variare) | |
| 8 Per i mutui rateali, ammontare di ogni rata (può variare) | |
| 9 Per i mutui da estinguersi in unica soluzione : – importo di ciascun pagamento periodico d’interessi; – importo di ciascun pagamento periodico destinato al mezzo di rimborso. | L’istituto erogante deve fornire un’indicazione – reale o illustrativa -: a) degli importi di ciascun pagamento periodico d’interessi in funzione della frequenza dei pagamenti ( vedasi al punto 7); b) degli importi di ciascun pagamento periodico allo strumento finanziario previsto per l’ammortamento (vedasi al punto 7). L’istituto erogante deve avvertire, se del caso, che lo strumento finanziario potrebbe non coprire l’importo integrale del prestito. Qualora lo stesso istituto erogante fornisca lo strumento finanziario e lo abbia ricompreso nell’offerta, si deve specificare se l’offerta sia o meno legata all’accettazione, da parte del consumatore, di tale strumento finanziario. |
| 10 Eventuali spese accessorie non ricorrenti | Si deve fornire una lista delle spese iniziali non ricorrenti che il consumatore deve affrontare all’atto della stipulazione del contratto di mutuo. Qualora tali spese dipendano, direttamente o indirettamente, dall’istituto erogante, quest’ultimo deve fornire una stima di tali spese. Qualora le spese siano dovute indipendentemente dall’esito della domanda di finanziamento, questo deve essere specificato. Tali spese possono, ad esempio, comprendere: – spese amministrative – spese legali – spese per la perizia sul valore dell’immobile. Qualora l’offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell’istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato. |
| 11 Spese accessorie ricorrenti (escluse quelle di cui al punto 8 ) | Questa lista deve comprendere, ad esempio: – assicurazione in caso di mancato pagamento (in caso di disoccupazione/ premorienza) – assicurazione contro gli incendi – assicurazione sulla casa e su quanto si trovi nella stessa Qualora l’offerta sia condizionata a che il consumatore si avvalga per tali servizi dell’istituto erogante (ammesso che ciò sia permesso ai sensi della legislazione nazionale), deve essere specificato. |
| 12 Rimborso anticipato | L’istituto erogante deve indicare: – se vi è possibilità di rimborso anticipato e a quali condizioni; – gli eventuali oneri imputabili. Qualora non fosse possibile precisare tali oneri a questo stadio, l’istituto erogante deve indicare che sarà richiesto il pagamento di una somma sufficiente a recuperare i costi sostenuti dall’istituto erogante per la risoluzione del contratto. |
| 13 Meccanismo interno per i reclami | Nome, indirizzo e numero di telefono di un punto di contatto |
| 14 Piano d’ammortamento illustrativo | L’istituto erogante deve fornire uno schema indicativo e riassuntivo del piano d’ammortamento comprendente, almeno: – l’importo dei pagamenti mensili o trimestrali (se del caso) per il primo anno; – seguito dagli importi annuali complessivi per tutta la durata del contratto. Lo schema deve contenere gli importi relativi: -al capitale già restituito -agli interessi -al capitale che rimane da restituire -a ciascuna rata -alla somma di capitale ed interessi Si deve specificare che lo schema è puramente indicativo. Qualora il mutuo proposto abbia un tasso d’interesse variabile, lo schema deve contenere un avvertimento in tal senso. |
| 15 Obbligo di domiciliazione del conto bancario e della retribuzione presso l’istituto erogante |


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