Accollo del mutuo

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Si ha l’accollo del mutuo quando si acquista una abitazione sulla quale grava già un mutuo: constestualmente alla vendita dell’immobile viene trasferito il debito residuo del mutuo. L’importo del mutuo trasferito viene detratto dall’importo stabilito per la vendita dell’immobile.

La nozione di accollo è data dall’art. 1273 del codice civile:

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore .
L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.
Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.
In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta.

Una delle cose principali da sapere sull’accollo è che ha carattere cumulativo e non liberatorio: il debitore originario (accollato) rimane obbligato insieme al terzo che acquista l’immobile (accollante) a meno che non sia espessamente stabilito nel contratto o il creditore (accollatario) non dichiari espressamnte di liberarlo.

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