Agevolazioni prima casa: se ne può usufruire di nuovo solo se l’immobile già acquistato è assolutamente inidoneo

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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 86/E ha fornito chiarimenti circa le agevolazioni prima casa, ovvero le facilitazioni offerte dal Fisco per l’acquisto della prima casa.

La risoluzione chiarisce in quali casi sia possibile duplicare gli aiuti: è possibile usufruire delle agevolazioni prima casa per una seconda volta solo nel caso in cui sia accertato che l’immobile acquistato in precedenza sia assolutamente inadeguato. Non è sufficiente quindi che l’abitazione sia scomoda, troppo piccola ecc.. ma è necessario che venga giudicata del tutto inadatta.

Resta comunque il diritto del coniuge di avvalersi delle agevolazioni prima casa per la propria quota purché in possesso dei requisiti di legge: l’abitazione acquistata non deve essere di lusso e deve trovarsi nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito la propria residenza o intende farlo entro 18 mesi dalla stipula del contratto o, ancora, nel Comune in cui il compratore svolge la sua attività principale, inoltre, all’atto di acquisto è necessario dichiarare di non essere in possesso nello stesso Comune o nell’intero territorio nazionale di un altro immobile a uso abitativo, se acquistato con le agevolazioni.

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